Art. 2 Ufficio di Gabinetto 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 2. Il Capo di Gabinetto coordina l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. 3. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e puo' nominare due o piu' Vice Capi di Gabinetto, di cui uno anche con funzioni vicarie. 4. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195, S.O.