Art. 2 
 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva   il   Capo   di   Gabinetto
nell'attivita' di collaborazione con il Ministro per  lo  svolgimento
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 
  2. Il Capo  di  Gabinetto  coordina  l'attivita'  degli  Uffici  di
diretta collaborazione, i quali, ai fini del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279, e  successive  modificazioni,  costituiscono  un
unico centro di responsabilita',  ed  assicura  il  raccordo  tra  le
funzioni di indirizzo del Ministro e le  attivita'  di  gestione  del
Ministero,  nel  rispetto  del  principio  di  distinzione  tra  tali
funzioni. 
  3. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici  di
diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi,  e  puo'
nominare due o piu' Vice Capi di Gabinetto,  di  cui  uno  anche  con
funzioni vicarie. 
  4. Il Capo di Gabinetto e' nominato  fra  persone,  anche  estranee
alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli   professionali,
culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 
  5. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico, che  assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in  campo
internazionale e europeo. Il Consigliere diplomatico e' nominato  dal
Ministro, d'intesa con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  tra   funzionari   appartenenti   alla
carriera diplomatica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e
          successive  modificazioni  (Individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema  di  tesoreria   unica   e   ristrutturazione   del
          rendiconto  generale  dello  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195, S.O.