Art. 6 Ufficio stampa 1. L'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. 2. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' scelto fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica. 3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce.