Art. 6 
 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il  sistema  e
gli organi di informazione nazionali ed internazionali;  effettua  il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove, anche in
raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi  ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale. 
  2. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' scelto fra operatori
del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei  giornalisti,  o
fra  persone,  anche  appartenenti  alle  pubbliche  amministrazioni,
iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica  capacita'  ed
esperienza nel campo dei mezzi e degli  strumenti  di  comunicazione,
ivi compresa quella  istituzionale,  nonche'  dell'editoria  e  della
comunicazione informatica. 
  3. Il Capo  dell'Ufficio  stampa,  ove  autorizzato  dal  Ministro,
svolge anche le funzioni di portavoce.