Art. 7 Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato 1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione. 2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato. 3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 6.