Art. 7 
 
 
     Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei  Sottosegretari  di  Stato
operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro  e  dei  rispettivi
Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario  raccordo  con  gli
Uffici  del  Ministero  e   con   gli   altri   Uffici   di   diretta
collaborazione. 
  2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e  dei  Sottosegretari
di Stato  sono  scelti  tra  persone  anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto  fiduciario  con  il  Vice
Ministro o con il Sottosegretario di Stato. 
  3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari  di
Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate,  al  di  fuori
del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1,  fino  ad
un massimo di  otto  unita'  di  personale,  compreso  il  Segretario
particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di
Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i  dipendenti
di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori
ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai  rispettivi
ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare,  si
applica l'articolo 9, comma 6.