Art. 8 
 
 
          Personale degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo  1,  comma
2, lettera f), e' stabilito complessivamente in  novanta  unita'.  In
tale contingente possono essere assegnati  dipendenti  del  Ministero
ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di  aspettativa,
fuori ruolo, comando o  in  altre  analoghe  posizioni  previste  dai
rispettivi ordinamenti. 
  2. Entro il contingente complessivo  di  cui  al  comma  1  possono
essere  assegnati  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  fino  a
diciotto esperti e consulenti esterni, anche estranei  alla  pubblica
amministrazione, di provata competenza nelle  materie  inerenti  alle
funzioni  del  Ministero  e  in  quelle  giuridico-amministrative  ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e
professionali, con contratti a tempo determinato o di  collaborazione
coordinata e continuativa. La durata massima di  tali  incarichi  non
puo' superare  la  permanenza  in  carica  del  Ministro  che  li  ha
conferiti, ferma restando la possibilita' di  revoca  anticipata,  da
parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. 
  3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono
individuati, presso gli Uffici  di  diretta  collaborazione,  per  lo
svolgimento   di   funzioni   attinenti   ai   compiti   di   diretta
collaborazione,  specifici   incarichi   di   funzione   di   livello
dirigenziale non generale in numero non superiore a sette, ai sensi e
per gli effetti  di  cui  all'articolo  19,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 165 del  2001.  Tali  incarichi  sono  attribuiti  dal
Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto
legislativo  n.  165  del  2001;  in  tal  caso  essi  concorrono   a
determinare il limite  degli  incarichi  conferibili  a  tale  titolo
nell'ambito del Ministero. 
  4. Le posizioni relative ai responsabili degli  Uffici,  costituite
dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria  del  Ministro,  dal
Responsabile  della  Segreteria  tecnica,   dal   Capo   dell'Ufficio
legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa e dai Capi delle Segreterie
del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato  nonche'  quella  del
Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto
al contingente di cui  al  comma  1  e,  qualora  siano  assegnate  a
dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo  23  del  decreto
legislativo  n.   165   del   2001,   e   successive   modificazioni,
costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi  dell'articolo  19  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  5.  All'atto  del  giuramento  di  un  nuovo  Ministro  si  applica
l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. 
  6. Ai servizi  di  supporto  a  carattere  generale  necessari  per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
Direzione generale per  le  politiche  del  personale,  l'innovazione
organizzativa,  il  bilancio  -  Ufficio  Procedimenti  disciplinari,
assegnando unita' di personale  delle  aree  I  e  II  del  contratto
collettivo nazionale per il personale del comparto dei  Ministeri  in
numero non superiore al dieci per cento del  contingente  complessivo
di cui al comma 1. Al predetto personale non compete  il  trattamento
accessorio previsto dall'articolo 9, comma 6. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riportano gli articoli 19 e 23 del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini  del  conferimento  di
          ciascun incarico di funzione dirigenziale si  tiene  conto,
          in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura
          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              «Art. 23 (Ruolo unico dei  dirigenti).  -  1.  In  ogni
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
          prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite
          apposite  sezioni  in  modo  da  garantire   la   eventuale
          specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
          reclutati  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di   cui
          all'articolo  28.  I   dirigenti   della   seconda   fascia
          transitano nella prima qualora abbiano ricoperto  incarichi
          di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
          in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo  19,
          comma 11, per un periodo pari almeno a  cinque  anni  senza
          essere incorsi nelle misure previste dall'articolo  21  per
          le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti  dei
          posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la
          prima disponibilita' di posto utile,  tenuto  conto,  quale
          criterio di precedenza ai fini del transito, della data  di
          maturazione del requisito dei cinque anni e, a  parita'  di
          data  di  maturazione,  della  maggiore  anzianita'   nella
          qualifica dirigenziale. 
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente
          decreto.  I  contratti  o  accordi   collettivi   nazionali
          disciplinano, secondo il  criterio  della  continuita'  dei
          rapporti e privilegiando la libera  scelta  del  dirigente,
          gli effetti connessi ai trasferimenti e alla  mobilita'  in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo con l'ente di previdenza,  al  trattamento  di
          fine rapporto e allo stato giuridico legato  all'anzianita'
          di servizio e al  fondo  di  previdenza  complementare.  La
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  cura   una   banca   dati   informatica
          contenente i dati relativi ai ruoli  delle  amministrazioni
          dello Stato.». 
              Per  il  testo  dell'articolo  14  del  citato  decreto
          legislativo n. 65 del 2001 si veda nelle note  all'articolo
          1.