Art. 3 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione  per  le  attivita'
previste dal Trattato, valutati in  euro  32.824  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro  4.500  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui alla presente  legge  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia,  provvede  con
proprio  decreto  alla  riduzione,  nella  misura   necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio,  delle  dotazioni  finanziarie  rimodulabili  di  parte
corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge  31
dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di  missione  nell'ambito
del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della  giustizia.
Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un
ammontare pari  all'importo  dello  scostamento,  il  limite  di  cui
all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.