Articolo 10 Lingua e Legalizzazione 1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 8, e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9 del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 9 del presente Trattato.