(Trattato-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                       Lingua e Legalizzazione 
 
  1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui  al
precedente  paragrafo  2  dell'articolo  8,  e  le  informazioni,   i
documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo  9  del
presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte  a  cui  sono
diretti o in inglese. 
  2. I documenti e gli atti trasmessi in  applicazione  del  presente
Trattato  non  richiedono  particolari   forme   di   legalizzazione,
certificazione  o  autenticazione,  ad  eccezione  della   prescritta
autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti  della
persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo
9 del presente Trattato.