(Trattato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                         Consenso e Verifica 
 
  1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare
il consenso al trasferimento, o  il  suo  legale  rappresentante,  in
conformita' alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato, lo
faccia  volontariamente  e  con   la   piena   consapevolezza   delle
conseguenze giuridiche che ne derivano. La  procedura  da  seguire  a
tale scopo e' regolata dalla legge della Parte di Condanna. 
  2.  Prima  che  abbia  luogo  il  trasferimento,  se  la  Parte  di
Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna  da'  alla
Parte di  Esecuzione  la  possibilita'  di  verificare,  mediante  un
rappresentante diplomatico, che il consenso della persona  condannata
o del suo legale rappresentante, sia stato prestato  alle  condizioni
previste nel paragrafo precedente.