(Trattato-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                      Esecuzione della Condanna 
 
  1. La Parte  di  Esecuzione,  applicando  la  propria  legge,  deve
continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la  natura  e  la
durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna  e
computando il tempo della pena gia'  scontata  sul  territorio  della
Parte di Condanna. 
  2. Se la condanna e', per sua natura o durata, incompatibile con la
legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima puo', con  il  consenso
della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella  prevista  dal
proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna cosi' modificata
deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata,  a  quella
inflitta nella sentenza della Parte di  Condanna.  Nel  caso  di  una
simile modifica: 
    a) la Parte di Esecuzione non puo' cambiare  una  pena  privativa
della liberta' personale in una pena pecuniaria; 
    b) la Parte di Esecuzione non puo' aggravare la condanna inflitta
dalla Parte di Condanna o applicare  una  pena  eccedente  la  durata
massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per
lo stesso reato. 
  3. La Parte di Esecuzione puo' applicare alla persona trasferita la
liberazione condizionale anticipata e  gli  altri  benefici  previsti
dalla propria legge.