Articolo 13 Esecuzione della Condanna 1. La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena gia' scontata sul territorio della Parte di Condanna. 2. Se la condanna e', per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima puo', con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica: a) la Parte di Esecuzione non puo' cambiare una pena privativa della liberta' personale in una pena pecuniaria; b) la Parte di Esecuzione non puo' aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato. 3. La Parte di Esecuzione puo' applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.