(Trattato-art. 15)
                             Articolo 15 
 
   Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena 
 
  1.  La  persona   trasferita   puo'   beneficiare   della   grazia,
dell'amnistia e  di  altri  provvedimenti  di  riduzione  della  pena
concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne
da' immediata comunicazione all'altra Parte. 
  2. La Parte  di  Esecuzione,  ricevuta  comunicazione  di  uno  dei
suindicati  provvedimenti  di   clemenza   concernenti   la   persona
condannata, da' agli stessi immediata esecuzione.