(Trattato-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                              Transito 
 
  1. Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo,  deve
effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio
dell'altra  Parte,  la   prima   Parte   richiede   all'altra   Parte
l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 
  2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto  scalo
nel  territorio  dell'altra  parte,  tale   autorizzazione   non   e'
richiesta, 
  3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con  L  propria
legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.