(Trattato-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                                Spese 
 
  1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative: 
    a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione  delle
spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna; 
    b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. 
  2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che  ha
richiesto tale transito.