Articolo 19 Spese 1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative: a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna; b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. 2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.