(Trattato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                          Principi Generali 
 
  1.  Le  Parti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del   presente
Trattato, si impegnano  a  prestarsi  reciprocamente  la  piu'  ampia
cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 
  2. Conformemente  alle  disposizioni  del  presente  Trattato,  una
persona condannata puo' essere trasferita nel territorio della  Parte
di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna. 
  3. Il  presente  Trattato  e'  applicabile  a  minori  di  eta'  in
trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.