Articolo 2 Principi Generali 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata puo' essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna. 3. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.