Articolo 23 Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione 1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. FATTO a Astana, il giorno 8 del mese di novembre dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.