(Trattato-art. 23)
                             Articolo 23 
 
          Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di ricezione della seconda delle  due  notifiche
con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
  2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno  essere
apportate modifiche, che diverranno  parte  integrante  del  Trattato
stesso, mediante  protocolli  aggiuntivi  che  entreranno  in  vigore
secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del  presente
Articolo. 
  3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte  ha
facolta' di recedere  dal  presente  Trattato  in  qualsiasi  momento
dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La
cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno  successivo  alla
data  della   comunicazione.   La   cessazione   di   efficacia   non
pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO a Astana, il giorno 8 del mese di novembre dell'anno 2013  in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese, tutti
i testi facenti ugualmente fede. 
  In caso di divergenza di  interpretazione,  fa  fede  il  testo  in
lingua inglese.