Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan e' l'Ufficio del Procuratore Generale; 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.