(Trattato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste
e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorita'
Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 
  2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero
della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan e'  l'Ufficio  del
Procuratore Generale; 
  3.  Ciascuna  Parte   comunica   all'altra,   tramite   il   canale
diplomatico, per iscritto, gli eventuali  cambiamenti  dell'Autorita'
Centrale designata.