(Trattato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                   Condizioni per il Trasferimento 
 
  1. Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti
condizioni: 
    a)  la  persona  condannata  e'  un  cittadino  della  Parte   di
Esecuzione; 
    b) la sentenza di condanna e' definitiva; 
    c) la durata della condanna che resta da eseguire  nei  confronti
della persona condannata e' di almeno un anno alla data di  ricezione
della richiesta di trasferimento; 
    d) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta  a
ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il  suo  legale
rappresentante acconsente al trasferimento; 
    e) gli atti o le omissioni per  i  quali  e'  stata  inflitta  la
condanna costituiscono reato  anche  per  la  legge  della  Parte  di
Esecuzione; 
    f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento. 
  2.  In  casi  eccezionali   le   Parti   possono   autorizzare   il
trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire
e' inferiore a quanto stabilito nel  paragrafo  1  (c)  del  presente
articolo.