Articolo 4 Condizioni per il Trasferimento 1. Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un cittadino della Parte di Esecuzione; b) la sentenza di condanna e' definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento; d) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione; f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento. 2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.