(Trattato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                Informazioni alla persona condannata 
 
  1. Ogni persona condannata alla  quale  puo'  essere  applicato  il
presente Trattato deve essere informata dalla Parte di  Condanna  del
contenuto  del  Trattato  stesso  e  delle   conseguenze   giuridiche
derivanti dal trasferimento. 
  2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per
iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di  Condanna  o  dalla
Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e
deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.