(Trattato-art. 9)
                             Articolo 9 
 
           Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 
 
  1. Ciascuna Parte, a  seguito  di  richiesta  di  trasferimento  di
persona  condannata,  trasmette  senza  indugio  i  documenti  e   le
informazioni seguenti. 
  2. La Parte di Condanna trasmette: 
    a) le informazioni sulle  generalita'  della  persona  condannata
(nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile,  una  copia  di  un
valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte
digitali; 
    b) le informazioni sul luogo di  residenza  o  l'indirizzo  della
persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute; 
    c) l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge
sulle quali si basa la condanna; 
    d) le informazioni  sulla  natura  della  condanna  e  sulla  sua
durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione; 
    e) le informazioni relative alla condotta  tenuta  dalla  persona
condannata durante la detenzione  ed  ogni  altro  elemento  relativo
all'esecuzione della condanna; 
    f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna; 
    g) se opportuno, ogni rapporto sociale  e  medica  sulla  persona
condannata, ogni  informazione  sul  trattamento  sanitario  eseguito
nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per  la  prosecuzione
di detto trattamento nella Parte di Esecuzione; 
    h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il  suo
rappresentante legale, ai sensi dell'art. 4  lett.  d)  del  presente
Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento; 
    i) la dichiarazione con la quale la Parte di  Condanna  manifesta
il consenso al trasferimento della persona condannata; 
    j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la  Parte  di
Esecuzione  consideri  necessario  al  fine   della   decisione   sul
trasferimento, della persona condannata. 
  3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette: 
    a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti  che
la persona condannata e' cittadino della Parte di Esecuzione; 
    b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali
risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta  la
condanna nella Parte di Condanna costituiscono  reato  anche  per  la
legge dello Stato di Esecuzione; 
    c)  le  informazioni  relative  alle   norme   che   disciplinano
l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo  la  legge
della Parte di Esecuzione; 
    d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta
il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno  ad
eseguire la restante parte della condanna; 
    e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo  Stato  di
Condanna consideri necessario al fine della decisione. 
  4. Lo scambio di informazioni e di documenti  a  sostegno,  di  cui
alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel  caso  in  cui
uno dei due Stati manifesti immediatamente  di  non  acconsentire  al
trasferimento.