Art. 11 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti: a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240: «Art. 7. (Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria) - 1. - 2. (Omissis). 3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura. 4. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.