Art. 11 
 
Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli
                         affari di giustizia 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo 25 luglio 2006,  n.  240,  sono  attribuiti  alla
Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di  competenza,
i seguenti compiti: 
    a) attuazione delle iniziative e degli interventi  per  garantire
lo svolgimento delle funzioni demandate al  sistema  informativo  del
casellario dal decreto del Presidente della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313; 
    b) raccolta delle informazioni relative alle spese  di  giustizia
sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza,
con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240: 
              «Art. 7. (Competenza delle direzioni generali regionali
          e interregionali dell'organizzazione giudiziaria) - 1. - 2.
          (Omissis). 
              3. Rimangono nelle  competenze  degli  organi  centrali
          dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale  di
          magistratura ordinaria e onoraria: 
              a)   i   compiti    di    programmazione,    indirizzo,
          coordinamento e controllo degli uffici periferici; 
              b) il servizio del casellario giudiziale centrale; 
              c) l'emanazione di circolari generali e la  risoluzione
          di quesiti in materia di servizi giudiziari; 
              d)  la  determinazione  del  contingente  di  personale
          amministrativo  da  destinare  alle  singole  regioni,  nel
          quadro delle dotazioni organiche esistenti; 
              e)  i  bandi  di  concorso  da  espletarsi  a   livello
          nazionale; 
              f) i provvedimenti di nomina e di  prima  assegnazione,
          salvo che per i concorsi regionali; 
              g) il trasferimento del personale amministrativo tra le
          diverse  regioni  e  i  trasferimenti  da   e   per   altre
          amministrazioni; 
              h) i passaggi di profili professionali, le  risoluzioni
          del rapporto di impiego e le riammissioni o  ricostituzioni
          del rapporto di lavoro; 
              i)   i   provvedimenti   in   materia   retributiva   e
          pensionistica; 
              l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero
          verbale e alla censura. 
              4. (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.  Testo
          A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003,
          n. 36, S.O.