Art. 13 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti: a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni; b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno; e) gestione degli immobili demaniali; f) erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Note all'art. 13: - La legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1941, n. 123.