Art. 13 
 
Competenze  della  Direzione  regionale  relative   al   Dipartimento
  dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi:  area
  delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 
 
  1. Sono attribuiti  alla  Direzione  regionale,  nell'ambito  della
circoscrizione di competenza, i seguenti compiti: 
    a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse  tipologie
di beni; 
    b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica  e
gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei  beni  e
servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; 
    c)   determinazione   del   fabbisogno   di   beni   e    servizi
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; 
    d)  alimentazione  del  sistema   informativo   delle   scritture
contabili e dei dati relativi al fabbisogno; 
    e) gestione degli immobili demaniali; 
    f) erogazione del contributo ai  comuni  di  cui  alla  legge  24
aprile 1941, n. 392, per  le  spese  di  funzionamento  degli  uffici
giudiziari. 
 
          Note all'art. 13: 
              - La legge 24 aprile 1941,  n.  392  (Trasferimento  ai
          Comuni del servizio dei locali e dei  mobili  degli  Uffici
          giudiziari)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          maggio 1941, n. 123.