Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  1  e'
autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000 euro
ad anni alterni a decorrere dall'anno  2017.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  della  proiezione,  per
l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando