(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
                      Erogazione delle pensioni 
 
  A meno che non sia  diversamente  previsto  nel  presente  Accordo,
quando  erogano  le  pensioni  sulla  base  di  questo  Accordo,   le
istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno  le  loro
rispettive legislazioni.