(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
                      Calcolo delle prestazioni 
 
  (1) Se il  diritto  alla  prestazione  in  base  alla  legislazione
italiana   e'   acquisito   indipendentemente   dalle    disposizioni
dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana
dovra' calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base  dei
periodi completati in base alla legislazione che essa applica. 
  (2) Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici  in
base  alla  legislazione  italiana  solo  attraverso   l'applicazione
dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana
calcolera' le prestazioni come segue: 
    a. L'Istituzione Competente calcolera' la somma  teorica  tenendo
conto di  tutti  i  periodi  assicurativi  completati  in  base  alla
legislazione di entrambe le Parti Contraenti come  se  fossero  stati
completati  esclusivamente  secondo  la   legislazione   che   questa
Istituzione applica; 
    b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma
effettiva  della  prestazione  dovra'  essere  calcolata   come   una
proporzione tra  i  periodi  assicurativi  completati  esclusivamente
secondo la sua  legislazione  e  tutti  i  periodi  di  assicurazione
considerati per il calcolo della prestazione. 
  (3) Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono
calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in  base  a
questa  legislazione,  l'Istituzione  Competente  terra'  conto   dei
redditi  o  dei  contributi   versati   esclusivamente   secondo   la
legislazione che essa applica. 
  (4) Se sono  soddisfatti  i  requisiti  legislativi  fissati  dalla
legislazione italiana, l'Istituzione Competente integra al minimo  la
pensione a cui il beneficiario ha diritto  sulla  base  dell'articolo
15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.