Art. 16. Calcolo delle prestazioni (1) Se il diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana e' acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana dovra' calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione che essa applica. (2) Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo attraverso l'applicazione dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana calcolera' le prestazioni come segue: a. L'Istituzione Competente calcolera' la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti come se fossero stati completati esclusivamente secondo la legislazione che questa Istituzione applica; b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma effettiva della prestazione dovra' essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione. (3) Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l'Istituzione Competente terra' conto dei redditi o dei contributi versati esclusivamente secondo la legislazione che essa applica. (4) Se sono soddisfatti i requisiti legislativi fissati dalla legislazione italiana, l'Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell'articolo 15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.