(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                     Cooperazione amministrativa 
 
  1. Le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti  Contraenti
si  presteranno  reciproca  assistenza  nell'attuazione   di   questo
Accordo,  come  se  si  trattasse   delle   proprie   leggi.   Questa
cooperazione amministrativa sara' gratuita, a meno che  le  autorita'
competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi. 
  2. Le autorita' e le istituzioni  delle  Parti  Contraenti  possono
comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i
loro rappresentanti. 
  3. Su richiesta delle autorita' e delle  istituzioni  italiane,  le
autorita' e le istituzioni competenti  di  Israele  comunicheranno  i
dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell'articolo 4 e).