Art. 18. Cooperazione amministrativa 1. Le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell'attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie leggi. Questa cooperazione amministrativa sara' gratuita, a meno che le autorita' competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi. 2. Le autorita' e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti. 3. Su richiesta delle autorita' e delle istituzioni italiane, le autorita' e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell'articolo 4 e).