(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
                     Presentazioni delle domande 
 
  1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati  all'Istituzione
Competente di una delle Parti  Contraenti  saranno  considerati  come
presentati alla stessa  data  all'Istituzione  Competente  dell'altra
Parte. 
  2.  Una  domanda  per  una  prestazione  erogabile  in  base   alla
legislazione di una  Parte  Contraente  sara'  considerata  come  una
domanda per la corrispondente  prestazione  erogabile  in  base  alla
legislazione dell'altra Parte Contraente, purche'  tale  domanda  sia
inviata senza indugio alla Istituzione  Competente  dell'altra  Parte
Contraente.