Art. 21. Presentazioni delle domande 1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saranno considerati come presentati alla stessa data all'Istituzione Competente dell'altra Parte. 2. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di una Parte Contraente sara' considerata come una domanda per la corrispondente prestazione erogabile in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, purche' tale domanda sia inviata senza indugio alla Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente.