Art. 24. Valuta e modalita' di pagamento 1. Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformita' di questo Accordo puo' essere fatto nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione Competente effettua il pagamento. 2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo scambio o l'esportazione di valuta, le istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme erogabili in base al presente Accordo. 3. Quando un beneficiario nel territorio di una Parte Contraente riceve le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, tali prestazioni saranno erogate direttamente al beneficiario attraverso qualsiasi modalita' che l'Istituzione Competente di quest'ultima Parte Contraente ritenga adeguata.