(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
                   Valuta e modalita' di pagamento 
 
  1. Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformita'  di  questo
Accordo puo' essere fatto nella valuta della Parte Contraente la  cui
Istituzione Competente effettua il pagamento. 
  2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo scambio  o
l'esportazione di valuta, le istituzioni competenti  di  entrambe  le
Parti  Contraenti  dovranno   immediatamente   adottare   le   misure
necessarie per assicurare il trasferimento delle somme  erogabili  in
base al presente Accordo. 
  3. Quando un beneficiario nel territorio di  una  Parte  Contraente
riceve le prestazioni in  base  alla  legislazione  dell'altra  Parte
Contraente,  tali  prestazioni  saranno   erogate   direttamente   al
beneficiario  attraverso  qualsiasi   modalita'   che   l'Istituzione
Competente di quest'ultima Parte Contraente ritenga adeguata.