(Accordo-art. 25)
                              Art. 25. 
                   Composizione delle controversie 
 
  1.    Le    controversie    derivanti    dall'interpretazione     o
dall'applicazione  di  questo  Accordo  sono  risolte,   per   quanto
possibile, dalle Autorita' Competenti. 
  2. Se le Autorita' Competenti non sono in grado di  risolvere  tali
controversie in base al  paragrafo  1,  le  Parti  Contraenti  devono
tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.