Art. 25. Composizione delle controversie 1. Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorita' Competenti. 2. Se le Autorita' Competenti non sono in grado di risolvere tali controversie in base al paragrafo 1, le Parti Contraenti devono tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.