(Accordo-art. 26)
 
                              Art. 26. 
Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo  precedenti  la
                        sua entrata in viaore 
 
  1. Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di
prestazioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore. 
  2. Per determinare il diritto alle prestazioni  in  base  a  questo
Accordo,  si  prende   in   considerazione   qualsiasi   periodo   di
assicurazione completato prima della sua entrata in vigore. 
  3. Il presente Accordo si applica anche  alle  fattispecie  che  si
sono verificate prima della sua entrata in vigore. 
  4. Le  prestazioni  accordate  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente Accordo  possono,  su  richiesta  del  beneficiario,  essere
rideterminati conformemente alle disposizioni di questo Accordo. Tale
rideterminazione   non    potra'    comportare    alcuna    riduzione
dell'ammontare della prestazione. 
  5. Qualsiasi prestazione non concessa  o  sospesa  a  motivo  della
nazionalita' della persona interessata  o  della  sua  residenza  nel
territorio dell'altra  Parte  Contraente,  potra',  su  richiesta  di
questa persona, essere concessa  o  ripristinata  in  conformita'  al
presente Accordo a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
questo Accordo, purche' i  diritti  precedentemente  determinati  non
abbiano comportato un pagamento in capitale. 
  6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e  5  di  questo  articolo
viene presentata entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  di
questo Accordo,  i  diritti  in  base  al  presente  Accordo  saranno
acquisiti da tale data. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5  di
questo articolo viene  presentata  dopo  la  scadenza  dei  due  anni
successivi alla data di  entrata  in  vigore  di  questo  Accordo,  i
diritti che non siano  decaduti  o  prescritti,  saranno  considerati
acquisiti dalla data di presentazione della  richiesta,  fatta  salva
l'applicazione  di  norme  piu'  favorevoli  della  legislazione   di
ciascuna delle Parti Contraenti.