Art. 4. Parita' di trattamento A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini: a) i cittadini dell'altra Parte Contraente; b) i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione; c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954; d) familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone; e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione europea.