(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                       Parita' di trattamento 
 
  A meno che non sia diversamente previsto nel presente  Accordo,  le
seguenti persone, mentre sono  residenti  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli  stessi  obblighi,
in  base  alla  legislazione  di  tale  Parte  Contraente,  dei  suoi
cittadini: 
    a) i cittadini dell'altra Parte Contraente; 
    b) i rifugiati, come definiti  nella  Convenzione  relativa  allo
Status di Rifugiati del 28  luglio  1951  e  nel  Protocollo  del  31
gennaio 1967 a tale Convenzione; 
    c) gli apolidi, come definiti  nella  Convenzione  relativa  allo
Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954; 
    d)   familiari   e   superstiti   delle   persone   indicate   ai
sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad  essi
derivano da tali persone; 
    e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i  cittadini
dell'Unione europea.