(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
                  Esportabilita' delle prestazioni 
 
  A meno che non sia diversamente previsto nel presente  Accordo,  le
pensioni ed altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati,
sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede  o  soggiorna
nel territorio dell'altra Parte Contraente.