Art. 7. Disposizioni speciali 1. Una persona che: a) e' impiegata da un datore di lavoro con sede nel territorio di una Parte Contraente, b) e' coperta dalla legislazione di tale Parte Contraente, e c) viene distaccata per lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente per lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi, continuera' ad essere soggetta alla legislazione della prima Parte Contraente come se continuasse ad essere residente ed impiegata nel territorio di questa Parte Contraente. 2. Se il periodo di distacco, di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo c) di questo articolo continua oltre i 24 mesi, le Autorita' Competenti o le istituzioni competenti delle due Parti Contraenti possono concordare che il lavoratore rimanga soggetto solo alla legislazione della prima Parte Contraente per un altro periodo addizionale non superiore a 2 anni. 3. Il personale viaggiante di un'impresa di trasporti o di una compagnia aerea che opera nei territori di entrambe le Parti Contraenti sara' soggetto alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'impresa ha la sua sede legale. Se, tuttavia, il dipendente e' residente nel territorio dell'altra Parte Contraente, si applichera' la legislazione di tale parte Contraente. 4. Una persona che lavora su una nave battente bandiera di una delle Parti Contraenti sara' soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente, purche' la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nel territorio della Parte Contraente. Quanto sopra si applica anche quando una nave batte bandiera di un Paese terzo, ma ha un equipaggio pagato da una societa' che ha la sua sede legale in una delle Parti Contraenti o da una persona residente in una delle Parti Contraenti.