(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
                        Disposizioni speciali 
 
  1. Una persona che: 
    a) e' impiegata da un datore di lavoro con sede nel territorio di
una Parte Contraente, 
    b) e' coperta dalla legislazione di tale Parte Contraente, e 
    c) viene distaccata per lavorare nel territorio dell'altra  Parte
Contraente per  lo  stesso  datore  di  lavoro  per  un  periodo  non
superiore a 24 mesi, 
continuera' ad essere soggetta alla legislazione  della  prima  Parte
Contraente come se continuasse ad essere residente ed  impiegata  nel
territorio di questa Parte Contraente. 
  2. Se il periodo di distacco, di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo
c) di  questo  articolo  continua  oltre  i  24  mesi,  le  Autorita'
Competenti o le istituzioni competenti  delle  due  Parti  Contraenti
possono concordare che  il  lavoratore  rimanga  soggetto  solo  alla
legislazione della  prima  Parte  Contraente  per  un  altro  periodo
addizionale non superiore a 2 anni. 
  3. Il personale viaggiante di un'impresa  di  trasporti  o  di  una
compagnia  aerea  che  opera  nei  territori  di  entrambe  le  Parti
Contraenti sara' soggetto alla legislazione  della  Parte  Contraente
nel cui territorio l'impresa ha la sua sede legale. Se, tuttavia,  il
dipendente e' residente nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
si applichera' la legislazione di tale parte Contraente. 
  4. Una persona che lavora su una  nave  battente  bandiera  di  una
delle Parti Contraenti sara' soggetta alla legislazione di tale Parte
Contraente, purche' la sede legale del datore di lavoro  sia  ubicata
nel territorio della Parte Contraente. Quanto sopra si applica  anche
quando una nave batte bandiera di un Paese terzo, ma ha un equipaggio
pagato da una societa' che ha la sua sede legale in una  delle  Parti
Contraenti o da una persona residente in una delle Parti Contraenti.