(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
    1. In tutti i casi di urgenza, sono  competenti  ad  adottare  le
misure di protezione necessarie le autorita' di ogni Stato contraente
sul  cui  territorio  si  trovino  il  minore  o  dei  beni  ad  esso
appartenenti. 
    2. Le misure adottate in applicazione  del  paragrafo  precedente
nei confronti di un minore che abbia la  residenza  abituale  in  uno
Stato contraente cessano di avere effetto  non  appena  le  autorita'
competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure
imposte dalla situazione. 
    3. Le misure adottate in applicazione  del  paragrafo  primo  nei
confronti di un minore che abbia la sua  residenza  abituale  in  uno
Stato  non  contraente  cessano  di  avere  effetto  in  ogni   Stato
contraente non appena vi sono riconosciute le  misure  imposte  dalla
situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.