(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
    1. Le misure adottate dalle autorita'  di  uno  Stato  contraente
sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. 
    2. Tuttavia, il riconoscimento puo' essere negato: 
      a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorita' la  cui
competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni  del  capitolo
II; 
    b)  qualora  la  misura  sia  stata  adottata,  tranne  il   caso
d'urgenza,   nell'ambito   di   un   procedimento    giudiziario    o
amministrativo, senza aver dato al minore la possibilita'  di  essere
sentito, in violazione dei principi fondamentali di  procedura  dello
Stato richiesto; 
    c)  su  richiesta  di  ogni  persona  che  sostenga  che   quella
determinata misura  lederebbe  la  sua  responsabilita'  genitoriale,
qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza
aver dato alla suddetta persona la possibilita' di essere sentita; 
    d)  qualora  il  riconoscimento  sia   manifestamente   contrario
all'ordine   pubblico   dello   Stato   richiesto,    tenuto    conto
dell'interesse superiore del minore; 
    e) qualora la misura sia incompatibile con  una  misura  adottata
successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale  del
minore,  quando  per  quest'ultima  misura  ricorrano  le  condizioni
necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto; 
    f) qualora  la  procedura  di  cui  all'art.  33  non  sia  stata
rispettata.