(Convenzione-art. 26)
                             Articolo 26 
 
    1. Se le misure adottate  in  uno  Stato  contraente  e  in  esso
esecutive comportano atti esecutivi in  un  altro  Stato  contraente,
esse sono dichiarate esecutive o registrate ai  fini  dell'esecuzione
in quest'altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo
la procedura stabilita dalla legge di tale Stato. 
    2. Ogni Stato contraente si serve di  una  procedura  semplice  e
rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione. 
    3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione  non  possono
essere negate se non per uno dei motivi di cui all'art. 23, paragrafo
2.