(Convenzione-art. 52)
                             Articolo 52 
 
    1.  La   presente   convenzione   non   deroga   agli   strumenti
internazionali dei quali siano  Parti  gli  Stati  contraenti  e  che
contengano  disposizioni  sulle  materie  regolate   dalla   presente
convenzione, a meno che non venga fatta una  dichiarazione  contraria
da parte degli Stati vincolati da tali strumenti. 
    2. La presente convenzione non  interferisce  sulla  possibilita'
per uno o piu' Stati contraenti di concludere accordi che contengano,
per quanto riguarda i minori  abitualmente  residenti  in  uno  degli
Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate
dalla presente convenzione. 
    3. Gli accordi conclusi da uno o piu' Stati contraenti su materie
regolamentate  dalla  presente  convenzione  non  interferiscono  con
l'applicazione  delle  disposizioni   della   presente   convenzione,
nell'ambito  dei  rapporti  di  tali  Stati  con  gli   altri   Stati
contraenti. 
    4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi  uniformi
che poggiano sull'esistenza fra  gli  Stati  interessati  di  vincoli
speciali, in particolare di tipo regionale.