(Convenzione-art. 62)
                             Articolo 62 
 
    1. Ogni  Stato  Parte  della  convenzione  puo'  denunciarla  con
notifica inviata  per  iscritto  al  depositario.  La  denuncia  puo'
limitarsi ad alcune unita' territoriali  alle  quali  si  applica  la
convenzione. 
    2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese  successivo
allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data  di  ricevimento
della notifica da parte  del  depositario.  Ove  nella  notifica  sia
specificato un periodo piu'  lungo  per  l'entrata  in  vigore  della
denuncia,  la  denuncia  ha  effetto  allo  scadere  del  periodo  in
questione.