(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    1. Le  autorita'  degli  Stati  contraenti  di  cui  all'art.  8,
paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di  valutare  in
un caso particolare l'interesse superiore del minore, possono: 
    - o richiedere all'autorita' competente dello Stato contraente di
residenza abituale del minore,  direttamente  o  tramite  l'Autorita'
centrale di  quello  Stato,  di  permettere  loro  di  esercitare  la
competenza ad  adottare  le  misure  di  protezione  che  ritenessero
necessarie, 
    - o invitare le parti a presentare tale richiesta alle  autorita'
dello Stato contraente di residenza abituale del minore. 
    2. Le autorita' interessate possono procedere ad uno  scambio  di
vedute. 
    3. L'autorita'  all'origine  della  domanda  puo'  esercitare  la
competenza in nome e per conto dell'autorita' dello Stato  contraente
di residenza  abituale  del  minore  solo  se  tale  autorita'  avra'
accettato la domanda.