Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 
 
  1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. L'autorita' competente conclude  i  procedimenti  avviati  in
esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni
caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il Titolo III-bis,  della  Parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".