Art. 21 
 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2008/675/GAI del Consiglio,  del  24  luglio  2008,  relativa  alla
  considerazione  delle  decisioni  di  condanna  tra  Stati   membri
  dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2008/675/GAI  del  Consiglio,  del  24  luglio  2008,  relativa  alla
considerazione  delle  decisioni  di  condanna   tra   Stati   membri
dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel
rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi  generali
rispettivamente stabiliti  dall'articolo  31,  commi  2,  5  e  9,  e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui  all'articolo
2 della decisione quadro; 
    b) prevedere che, nel corso  di  un  procedimento  penale,  siano
prese  in  considerazione  le  precedenti  decisioni  definitive   di
condanna pronunciate da  autorita'  giurisdizionali  di  altri  Stati
membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli
per i quali si procede, riguardo  alle  quali  siano  state  ottenute
informazioni in virtu'  degli  strumenti  applicabili  all'assistenza
giudiziaria reciproca o allo scambio  di  informazioni  estratte  dai
casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese  in
considerazione precedenti condanne nazionali, e che siano  attribuiti
ad  esse  effetti  giuridici  equivalenti  a  quelli   derivanti   da
precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale; 
    c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della
decisione quadro, che la presa in considerazione delle  decisioni  di
condanna di cui alla lettera b) possa interferire con tali decisioni,
comportandone la revoca o il riesame,  o  possa  interferire  con  le
decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia. 
  2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  e  i  tempi,  di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 21: 
              - La decisione quadro 2008/675/GAI del 24  luglio  2008
          del Consiglio, relativa alla considerazione delle decisioni
          di  condanna  tra  Stati  membri  dell'Unione  europea   in
          occasione di un nuovo procedimento  penale,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 15 agosto 2008, n. L 220. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.