Art. 3 
 
            Esecuzione delle decisioni di confisca emesse 
                        in altri Stati membri 
 
  1. La decisione di confisca adottata in  altro  Stato  membro  puo'
essere   trasmessa   per   l'esecuzione,   corredata   del   relativo
certificato, in Italia, se ivi siano ubicati  i  beni  oggetto  della
decisione di confisca, se la persona fisica  o  giuridica  contro  la
quale e' stata emessa la decisione ivi  disponga  di  beni  o  di  un
reddito, qualora la decisione  di  confisca  concerna  una  somma  di
denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale e'  stata  emessa
la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o,  nel  caso
di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale. 
  2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca  disposte
per taluno dei seguenti reati, quando nello  Stato  di  emissione  e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel  massimo  a  tre  anni,
senza verifica della doppia incriminabilita': 
    a) associazione per delinquere; 
    b) terrorismo; 
    c) tratta di esseri umani; 
    d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; 
    e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
    f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 
    g) corruzione; 
    h) frode, compresa la frode che  lede  gli  interessi  finanziari
delle Comunita' europee ai sensi  della  Convenzione  del  26  luglio
1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee; 
    i) riciclaggio; 
    l) falsificazione e contraffazione di monete; 
    m) criminalita' informatica; 
    n) criminalita' ambientale,  compreso  il  traffico  illecito  di
specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze
vegetali protette; 
    o) favoreggiamento dell'ingresso  e  del  soggiorno  illegali  di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; 
    p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; 
    q) traffico illecito di organi e tessuti umani; 
    r) sequestro di persona; 
    s) razzismo e xenofobia; 
    t) furti organizzati o con l'uso di armi; 
    u) traffico illecito di  beni  culturali,  compresi  gli  oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte; 
    v) truffa; 
    z) estorsione; 
    aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; 
    bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
falsi; 
    cc) falsificazione di mezzi di pagamento; 
    dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed  altri  fattori  di
crescita; 
    ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 
    ff) traffico di veicoli rubati; 
    gg) violenza sessuale; 
    hh) incendio; 
    ii) reati che rientrano nella  competenza  giurisdizionale  della
Corte penale internazionale; 
    ll) dirottamento di nave o aeromobile; 
    mm) sabotaggio. 
  3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento  delle
decisioni di  confisca  e'  consentito  solamente  se  i  fatti  sono
previsti come reato  dalla  legge  italiana,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera c). 
 
          Note all'art. 3: 
              - La Convenzione del 26 luglio 1995 e' pubblicata nella
          G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.