Art. 15 Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni 1. L'operatore che deve effettuare operazioni di pozzo predispone la comunicazione che deve essere presentata, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo, contiene informazioni dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell'allegato I, paragrafo 4. Cio' include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi. 2. L'UNMIG esamina la comunicazione entro 30 giorni e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l'operazione. 3. Le modifiche sostanziali della comunicazione di operazioni di pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, lettera b), e' preparata e pianificata dall'operatore con la collaborazione del verificatore indipendente. 4. L'operatore informa immediatamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate. 5. L'operatore presenta le relazioni periodiche inerenti le operazioni di pozzo al Comitato conformemente a quanto previsto dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.