Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di  rischio
la cui  ulteriore  riduzione  richiederebbe  tempi,  costi  o  sforzi
assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale  riduzione.
Nel valutare se i tempi, i costi  o  gli  sforzi  sono  assolutamente
sproporzionati rispetto ai vantaggi  di  un'ulteriore  riduzione  del
rischio, si  tiene  conto  dei  livelli  di  rischio  delle  migliori
pratiche compatibili con l'attivita'; 
    b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi,
il provvedimento  del  Comitato  di  cui  all'articolo  8,  destinato
all'operatore.  Tale  provvedimento  attesta  che  la  relazione,  se
attuata come  ivi  stabilito,  risponde  ai  requisiti  del  presente
decreto. L'accettazione non comporta  il  trasferimento  al  Comitato
della responsabilita' relativa ai grandi rischi; 
    c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in  relazione  allo
stato dell'arte, tenendo anche conto di uno  sforzo  e  di  un  costo
proporzionati,  a  fronte  di  un  requisito  o  di  una   situazione
determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi,
da un confronto  con  standard  appropriati  o  con  altre  soluzioni
utilizzate in situazioni analoghe da altre autorita' od operatori del
settore; 
    d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza; 
    e) autorita' preposta  al  rilascio  delle  licenze:  l'autorita'
pubblica che e' competente a rilasciare licenze ai sensi del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo  38,  comma  6,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
    f) autorita' competente:  il  Comitato  per  la  sicurezza  delle
operazioni  a  mare  istituito  a  norma  del  presente   decreto   e
responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo; 
    g) avvio delle  operazioni:  la  fase  in  cui  l'impianto  o  le
infrastrutture connesse sono  impiegati  per  la  prima  volta  nelle
operazioni per le quali sono stati progettati; 
    h) consultazione tripartita: un accordo formale che  consente  il
dialogo e la cooperazione tra l'autorita' competente, gli operatori e
rappresentanti dei lavoratori; 
    i)  contraente   incaricato:   qualsiasi   entita'   alla   quale
l'operatore affida  l'incarico  di  svolgere  compiti  specifici  per
proprio conto; 
    l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi
liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa  pozzo
sottomarina, in risposta a una fuoriuscita  di  idrocarburi  liquidi,
sulla base di un'analisi della frequenza, della durata  e  dei  tempi
delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La
valutazione dell'efficacia della risposta deve essere  espressa  come
stima della percentuale  del  tempo  in  cui  non  sono  presenti  le
suddette condizioni ambientali sfavorevoli  e  deve  comprendere  una
descrizione  delle  limitazioni  operative   poste   sugli   impianti
interessati in conseguenza di tale valutazione; 
    m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un
impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo e'  impedire
o limitare le conseguenze di un incidente  grave,  o  il  cui  guasto
potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente; 
    n) esplorazione: perforazione nell'ambito di  una  prospezione  e
tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che
devono  essere  effettuate  prima  delle  operazioni  connesse   alla
produzione; 
    o) il pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche  nonche',
ai  sensi   della   legislazione   vigente,   le   associazioni,   le
organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
    p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa  o  mobile,  o
una combinazione di strutture permanentemente  interconnesse  tramite
ponti o altre strutture, utilizzata per attivita' in mare nel settore
degli  idrocarburi  o  connesse  a  tali  operazioni.  Gli   impianti
comprendono le piattaforme di  perforazione  mobili  solo  quando  le
stesse  sono  stazionate  in  mare  per  attivita'  di  perforazione,
produzione o altre attivita' connesse alle  operazioni  in  mare  nel
settore degli idrocarburi; 
    q)  impianto  di  produzione:  un  impianto  utilizzato  per   la
produzione di idrocarburi; 
    r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da
un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi; 
    s) incidente  ambientale  grave:  un  incidente  che  provoca,  o
rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale
cosi' come definito dal decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
compreso  il  deterioramento  provocato  alle  acque  marine,   quali
definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; 
    t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture
connesse: 
      1) un incidente che comporta  un'esplosione,  un  incendio,  la
perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di
sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte  potenziale  per
provocare, decessi o lesioni personali gravi; 
      2) un incidente che reca  all'impianto  o  alle  infrastrutture
connesse un danno grave che comporta, o ha un  forte  potenziale  per
provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi; 
      3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso  o  lesioni
gravi a cinque o piu' persone che si trovano sull'impianto in mare in
cui  ha  origine  il  pericolo  o  sono  impegnate  in  un'operazione
sull'impianto  in  mare  nel  settore  degli  idrocarburi   o   sulle
infrastrutture connesse o in collegamento con tale  impianto  e  tali
infrastrutture; 
      4)  qualsiasi  incidente  ambientale  grave  risultante   dagli
incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3); 
    u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o
di una zona circostante piu' distante dall'impianto: 
      1) tutti i pozzi e le strutture, le unita'  supplementari  e  i
dispositivi associati collegati all'impianto; 
      2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura
principale dell'impianto o a essa fissate; 
      3) tutte le condutture o le opere collegate; 
    v) in mare: situato nel mare territoriale, nella  zona  economica
esclusiva, nella zona di protezione  ecologica  o  sulla  piattaforma
continentale come indicate dallo Stato italiano,  conformemente  alla
convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del  mare,  ratificata
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
    z) licenza: permesso di ricerca o concessione di  coltivazione  o
titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo  38,  comma
5, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
    aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza; 
    bb) modifica sostanziale: 
      1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica  di
un elemento  in  base  al  quale  e'  stata  accettata  la  relazione
originaria,  compresi,  tra  l'altro,  le   modifiche   fisiche,   la
disponibilita' di nuove  conoscenze  o  tecnologie  e  i  cambiamenti
relativi alla gestione operativa; 
      2)  nel  caso  di  comunicazione  di  operazioni  di  pozzo   o
combinate, la modifica di un elemento  in  base  al  quale  e'  stata
presentata la comunicazione originaria,  compresi,  tra  l'altro,  le
modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con  un  altro,  la
disponibilita' di nuove  conoscenze  o  tecnologie  e  i  cambiamenti
relativi alla gestione operativa; 
    cc)  operatore:  il  licenziatario   autorizzato   dall'autorita'
preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di
pozzo nel settore degli idrocarburi, in  qualita'  di  rappresentante
unico; 
    dd) operatori del settore: le entita' direttamente  coinvolte  in
operazioni in mare nel  settore  degli  idrocarburi  contemplate  dal
presente decreto o le cui attivita'  sono  strettamente  correlate  a
tali operazioni; 
    ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto
in combinazione con uno o piu' altri impianti per finalita'  relative
all'altro o agli  altri  impianti,  che  incide  sui  rischi  per  la
sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti
gli impianti; 
    ff) operazione di  pozzo:  qualsiasi  operazione  riguardante  un
pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali  tale
da provocare  un  incidente  grave.  Le  operazioni  comprendono:  la
perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di  un  pozzo,
la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo; 
    gg) operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi:  tutte  le
attivita' collegate  all'impianto  o  alle  infrastrutture  connesse,
compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio,
nonche' la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e
alla produzione  di  idrocarburi,  ad  esclusione  del  trasporto  di
idrocarburi da una costa all'altra; 
    hh) grande rischio:  una  situazione  che  puo'  sfociare  in  un
incidente grave; 
    ii) piano  esterno  di  risposta  alle  emergenze:  la  strategia
locale, nazionale o sovranazionale  per  prevenire  l'aggravamento  o
limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni  in
mare nel settore  degli  idrocarburi  utilizzando  tutte  le  risorse
disponibili  dell'operatore,  come  descritte  nel  pertinente  piano
interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare
messa a  disposizione  nell'ambito  dei  piani  operativi  di  pronto
intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982,  n.  979,  e  dagli
accordi internazionali nel contesto mediterraneo; 
    ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano  elaborato
dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente  decreto,
relativo  alle  misure  per  prevenire  l'aggravarsi  o  limitare  le
conseguenze di incidenti  gravi  legati  a  operazioni  in  mare  nel
settore degli idrocarburi; 
    mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo  marino,
mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata,  inclusa  la
raccolta e il primo trattamento in mare  di  idrocarburi  nonche'  il
loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse; 
    nn)  proprietario:  titolare  dell'impianto  non  destinato  alla
produzione  legittimato  in  qualita'  di  contraente  incaricato  ad
eseguire le operazioni di pozzo; 
    oo) rischio: la combinazione della probabilita' di  un  evento  e
delle conseguenze di tale evento; 
    pp)  entita':  qualsiasi  persona  fisica  o   giuridica   ovvero
qualsiasi forma di associazione di tali persone; 
    qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della  Direzione  Generale
per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello  sviluppo
economico competenti in materia  di  gestione  tecnico-amministrativa
delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione di  idrocarburi
e stoccaggio di gas  naturale  nonche'  autorita'  di  vigilanza  per
l'applicazione delle  norme  di  polizia  mineraria,  in  materia  di
sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1979,  n.  886,
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 624, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81; 
    rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi  e  le
Georisorse della Direzione  Generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche del Ministero dello sviluppo economico; 
    ss)  verifica  indipendente:  la  valutazione  e  conferma  della
validita'  di  particolari  dichiarazioni  scritte  a  opera  di   un
verificatore indipendente che non e' sotto il controllo o l'influenza
dell'entita' o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni; 
    tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri  da
qualsiasi parte dell'impianto. 
  2. Al fine di stabilire se un incidente  costituisce  un  incidente
grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un  impianto  che
e' di norma non presidiato e' considerato come se fosse presidiato. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, per il testo dell' art. 38 del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133 e per i  riferimenti  al  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sui vedano le  note  alle
          premesse. 
              Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,   n.   190
          (Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria nel  campo  della  politica
          per  l'ambiente  marino)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270. 
              La legge 2 dicembre 1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
          con allegati e atto finale,  fatta  a  Montego  Bay  il  10
          dicembre 1982, nonche' dell'accordo di  applicazione  della
          parte XI della convenzione stessa, con  allegati,  fatto  a
          New York il 29 luglio 1994) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O. 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, per il testo dell' art. 38 del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133 e per i riferimenti alla legge 31
          dicembre 1982, n. 979 
              si vedano le note alle premesse. 
              Il  testo  degli  articoli  4  e  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di
          polizia  delle  miniere  e  delle  cave)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11  aprile  1959,  n.  87,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "4. La  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  del
          presente decreto spetta al Ministero dell'industria  e  del
          commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del  Corpo
          delle miniere. 
              L'ingegnere capo del distretto minerario e  l'ingegnere
          capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli
          idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno  indicati
          con la denominazione di «ingegnere capo»)  provvedono  alle
          attivita' di prevenzione degli infortuni sul  lavoro  e  di
          tutela  dell'igiene  del  lavoro  negli  impianti  e  nella
          lavorazioni soggetti alle norme di polizia  delle  miniere,
          avvalendosi per le incombenze di ordine  igienico-sanitario
          dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla  legge
          23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni . 
              I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera
          e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti
          ad agevolare all'ingegnere capo  l'esecuzione  dei  compiti
          predetti." 
              "5. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle  miniere,
          i medici nell'espletamento dei  compiti  loro  affidati  ai
          sensi dell'articolo  precedente,  e,  quando  appositamente
          incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio,  i
          geologi e i chimici  del  Corpo  stesso  hanno  diritto  di
          visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere  e
          delle cave e il personale  dipendente  hanno  l'obbligo  di
          agevolare tali visite e, quando richiesti,  devono  fornire
          ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. 
              Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere,  nei
          limiti  del  servizio  cui  sono  destinati  e  secondo  le
          attribuzioni ad essi conferite dal presente  decreto,  sono
          ufficiali di polizia giudiziaria. 
              Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri  ed  i
          periti del Corpo delle miniere hanno facolta' di richiedere
          l'assistenza della Forza pubblica." 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo  25
          novembre 1996, n. 624, cosi recita: 
              "3. (Vigilanza) 
              1. Ai sensi delle norme vigenti: 
              a) la vigilanza sull'applicazione delle norme  in  tema
          di sicurezza e di salute  dei  lavoratori  nelle  attivita'
          minerarie relative a sostanze minerali di  prima  categoria
          spetta  al  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato che la esercita a  mezzo  della  Direzione
          generale delle miniere e dei suoi uffici  periferici  ferme
          restando le attribuzioni e le competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle Provincie  autonome  di  Trento  e
          Bolzano; 
              b) per le  attivita'  estrattive  relative  a  sostanze
          minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali,
          alle piccole utilizzazioni locali di fluidi  geotermici  di
          cui all'art. 9 della  legge  9  dicembre  1986,  n.  896  ,
          nonche'  alla  coltivazione   delle   risorse   geotermiche
          classificate di interesse locale di cui  all'art.  8  della
          stessa   legge   n.   896   del   1986   ,   la   vigilanza
          sull'applicazione delle norme in tema  di  sicurezza  e  di
          salute dei lavoratori spetta alle regioni e  alle  province
          autonome di Trento e Bolzano. 
              2. Quando l'autorita'  di  vigilanza  si  avvale  delle
          strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale   ai   sensi
          dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          128 del 1959 , i relativi oneri finanziari  sono  a  carico
          del datore di lavoro." 
              Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              "Art. 13. (Vigilanza) 
              1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
          materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e'
          svolta  dalla  azienda  sanitaria  locale  competente   per
          territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco,  nonche'  per  il  settore
          minerario, fino all'effettiva attuazione del  trasferimento
          di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  e  per  le  industrie
          estrattive di seconda  categoria  e  le  acque  minerali  e
          termali dalle regioni e province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano. Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono   alle   finalita'   del   presente    articolo,
          nell'ambito  delle  proprie  competenze,   secondo   quanto
          previsto dai rispettivi ordinamenti. 
              1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze  armate,  delle
          Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza  sulla
          applicazione della legislazione  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente  dai  servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni. 
              2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite  dalla   legislazione   vigente   al   personale
          ispettivo del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
          e sicurezza dei lavoratori di cui all' art. 35 della  legge
          26 aprile  1974,  n.  191,  lo  stesso  personale  esercita
          l'attivita'   di    vigilanza    sull'applicazione    della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all' art. 7: 
              a) attivita' nel settore delle costruzioni edili  o  di
          genio civile e piu' in particolare lavori  di  costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento di opere fisse,  permanenti  o  temporanee,  in
          muratura e in cemento armato, opere stradali,  ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati; lavori  in  sotterraneo  e  gallerie,  anche
          comportanti l'impiego di esplosivi; 
              b) lavori mediante cassoni in aria compressa  e  lavori
          subacquei; 
              c) ulteriori attivita'  lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  individuate  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, adottato sentito il comitato di cui all'art.  5  e
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, in relazione alle quali il personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali svolge  attivita'  di  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  salute  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, informandone preventivamente il  servizio
          di prevenzione e sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio. 
              3. In attesa del complessivo riordino delle  competenze
          in tema di vigilanza sull'applicazione  della  legislazione
          in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,
          restano  ferme  le  competenze  in  materia  di  salute   e
          sicurezza  dei   lavoratori   attribuite   alle   autorita'
          marittime a bordo delle navi ed in  ambito  portuale,  agli
          uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle   autorita'
          portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la  sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale ed aeroportuale  nonche'  ai  servizi  sanitari  e
          tecnici istituiti per le Forze armate e  per  le  Forze  di
          polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti  servizi  sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle che presentano analoghe  esigenze  da  individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali. L'Amministrazione della giustizia  puo'  avvalersi
          dei servizi istituiti per le Forze  armate  e  di  polizia,
          anche mediante  convenzione  con  i  rispettivi  Ministeri,
          nonche'  dei  servizi  istituiti   con   riferimento   alle
          strutture penitenziarie. 
              4.  La  vigilanza  di  cui  al  presente  articolo   e'
          esercitata nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui  agli
          articoli 5 e 7. 
              5.  Il  personale  delle   pubbliche   amministrazioni,
          assegnato agli uffici che svolgono attivita' di  vigilanza,
          non puo' prestare, ad alcun titolo e in  alcuna  parte  del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza. 
              6. L'importo delle somme  che  l'ASL,  in  qualita'  di
          organo   di   vigilanza,   ammette   a   pagare   in   sede
          amministrativa  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  2,  primo
          periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          integra  l'apposito  capitolo  regionale   per   finanziare
          l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta  dai
          dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
              7. E' fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  64  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.
          303, con riferimento agli organi di  vigilanza  competenti,
          come individuati dal presente decreto."