Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attivita'; b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi, il provvedimento del Comitato di cui all'articolo 8, destinato all'operatore. Tale provvedimento attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti del presente decreto. L'accettazione non comporta il trasferimento al Comitato della responsabilita' relativa ai grandi rischi; c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorita' od operatori del settore; d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza; e) autorita' preposta al rilascio delle licenze: l'autorita' pubblica che e' competente a rilasciare licenze ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; f) autorita' competente: il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare istituito a norma del presente decreto e responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo; g) avvio delle operazioni: la fase in cui l'impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati; h) consultazione tripartita: un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l'autorita' competente, gli operatori e rappresentanti dei lavoratori; i) contraente incaricato: qualsiasi entita' alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto; l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa pozzo sottomarina, in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La valutazione dell'efficacia della risposta deve essere espressa come stima della percentuale del tempo in cui non sono presenti le suddette condizioni ambientali sfavorevoli e deve comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione; m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo e' impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente; n) esplorazione: perforazione nell'ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione; o) il pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attivita' in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili solo quando le stesse sono stazionate in mare per attivita' di perforazione, produzione o altre attivita' connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi; q) impianto di produzione: un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi; r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi; s) incidente ambientale grave: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale cosi' come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il deterioramento provocato alle acque marine, quali definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse: 1) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi; 2) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi; 3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o piu' persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; 4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3); u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante piu' distante dall'impianto: 1) tutti i pozzi e le strutture, le unita' supplementari e i dispositivi associati collegati all'impianto; 2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell'impianto o a essa fissate; 3) tutte le condutture o le opere collegate; v) in mare: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689; z) licenza: permesso di ricerca o concessione di coltivazione o titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza; bb) modifica sostanziale: 1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di un elemento in base al quale e' stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la disponibilita' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa; 2) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, la modifica di un elemento in base al quale e' stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilita' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa; cc) operatore: il licenziatario autorizzato dall'autorita' preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualita' di rappresentante unico; dd) operatori del settore: le entita' direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente decreto o le cui attivita' sono strettamente correlate a tali operazioni; ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o piu' altri impianti per finalita' relative all'altro o agli altri impianti, che incide sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti; ff) operazione di pozzo: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali tale da provocare un incidente grave. Le operazioni comprendono: la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo; gg) operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: tutte le attivita' collegate all'impianto o alle infrastrutture connesse, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, nonche' la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ad esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all'altra; hh) grande rischio: una situazione che puo' sfociare in un incidente grave; ii) piano esterno di risposta alle emergenze: la strategia locale, nazionale o sovranazionale per prevenire l'aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell'operatore, come descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione nell'ambito dei piani operativi di pronto intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dagli accordi internazionali nel contesto mediterraneo; ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano elaborato dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente decreto, relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi; mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonche' il loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse; nn) proprietario: titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato in qualita' di contraente incaricato ad eseguire le operazioni di pozzo; oo) rischio: la combinazione della probabilita' di un evento e delle conseguenze di tale evento; pp) entita': qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone; qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonche' autorita' di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico; ss) verifica indipendente: la valutazione e conferma della validita' di particolari dichiarazioni scritte a opera di un verificatore indipendente che non e' sotto il controllo o l'influenza dell'entita' o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni; tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri da qualsiasi parte dell'impianto. 2. Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un impianto che e' di norma non presidiato e' considerato come se fosse presidiato.
Note all'art. 2: Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per il testo dell' art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sui vedano le note alle premesse. Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270. La legge 2 dicembre 1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O. Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per il testo dell' art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 si vedano le note alle premesse. Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n. 87, S.O., cosi' recita: "4. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere. L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di «ingegnere capo») provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nella lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni . I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti." "5. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facolta' di richiedere l'assistenza della Forza pubblica." Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 si vedano le note alle premesse. Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, cosi recita: "3. (Vigilanza) 1. Ai sensi delle norme vigenti: a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attivita' minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano; b) per le attivita' estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'art. 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , nonche' alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'art. 8 della stessa legge n. 896 del 1986 , la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Quando l'autorita' di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro." Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: "Art. 13. (Vigilanza) 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all' art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del coordinamento territoriale di cui all' art. 7: a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita' portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. 5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di consulenza. 6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto."