Art. 32 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque  esercisce  impianti  di  produzione  o  infrastrutture
connesse  senza  essere  designato  come   operatore   dall'autorita'
competente per il rilascio delle licenze e' punito con  l'arresto  da
uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000. 
  2. L'operatore che inizia o,  nel  caso  di  modifica  sostanziale,
prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3
e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000  a  euro  150.000  e  allo  stesso  si  applica  la   sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   delle   operazioni
riguardanti gli impianti di produzione e quelli  non  destinati  alla
produzione, nonche' le operazioni di pozzo o le operazioni  combinate
per un periodo da uno a sei mesi. 
  3. L'operatore  che  non  inoltra  la  comunicazione  all'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 11,  comma  4,  o  vi  provvede  in
violazione della stessa disposizione  e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. 
  4. L'operatore  che,  nel  caso  di  modifiche  che  comportano  un
cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di  un  impianto
di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo  12,
commi 5 e 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 100.000 e  allo  stesso  si  applica  la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   delle   operazioni
riguardanti l'impianto di  produzione  per  un  periodo  da  quindici
giorni a tre mesi. 
  5. L'operatore che non sottopone a riesame periodico  la  relazione
sui grandi  rischi  per  un  impianto  di  produzione  in  violazione
dell'articolo 12, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000. 
  6. L'operatore che non sottopone a riesame periodico  la  relazione
sui grandi rischi per un impianto non destinato  alla  produzione  in
violazione dell'articolo 13, comma 7, e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000. 
  7. L'operatore  che,  nel  caso  di  modifiche  che  comportano  un
cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o
nel caso di smantellamento di un impianto fisso  non  destinato  alla
produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e
5, e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
20.000  a  euro  100.000  e  allo  stesso  si  applica  la   sanzione
amministrativa accessoria  della  sospensione  dell'impianto  per  un
periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione  pecuniaria
ed accessoria  si  applica  all'operatore  che  inizia  i  lavori  in
violazione dell'articolo 13, comma 6. 
  8. L'operatore che non predispone  o  non  conserva  un  inventario
completo delle  attrezzature  per  gli  interventi  di  emergenza  in
violazione dell'articolo 19, comma 7, e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. 
  9.  L'operatore  che  non  effettua   la   comunicazione   di   cui
all'articolo 19, comma  10,  secondo  periodo,  all'autorita',  o  vi
provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. 
  10. L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di  cui
all'articolo 19, comma 11, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000. 
  11.  L'operatore  che  non  fornisce  all'autorita'  competente  le
informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, e' soggetto  ad
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  30.000  ad  euro
120.000. 
  12.  L'operatore  che  non  effettua  la   comunicazione   di   cui
all'articolo 30, comma 1, all'autorita', o vi provvede in  violazione
della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000. 
  13. Competenti  ad  emettere  le  ingiunzioni  di  pagamento  delle
sanzioni amministrative e ad  applicare  le  sanzioni  amministrative
accessorie previste dal  presente  articolo  sono  le  sezioni  UNMIG
competenti per  territorio.  Al  procedimento  di  irrogazione  delle
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 32: 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O.