Art. 32 Sanzioni 1. Chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorita' competente per il rilascio delle licenze e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000. 2. L'operatore che inizia o, nel caso di modifica sostanziale, prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, nonche' le operazioni di pozzo o le operazioni combinate per un periodo da uno a sei mesi. 3. L'operatore che non inoltra la comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, o vi provvede in violazione della stessa disposizione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. 4. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di un impianto di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo 12, commi 5 e 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti l'impianto di produzione per un periodo da quindici giorni a tre mesi. 5. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione in violazione dell'articolo 12, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000. 6. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione in violazione dell'articolo 13, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000. 7. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o nel caso di smantellamento di un impianto fisso non destinato alla produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'impianto per un periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione pecuniaria ed accessoria si applica all'operatore che inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, comma 6. 8. L'operatore che non predispone o non conserva un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza in violazione dell'articolo 19, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. 9. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 10, secondo periodo, all'autorita', o vi provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. 10. L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 11, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000. 11. L'operatore che non fornisce all'autorita' competente le informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000. 12. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 1, all'autorita', o vi provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000. 13. Competenti ad emettere le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal presente articolo sono le sezioni UNMIG competenti per territorio. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 32: La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.