Art. 4 Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze 1. I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 2. Nel valutare la capacita' tecnica, finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo quanto disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue: a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi; c) le capacita' finanziarie del richiedente, comprese le garanzie finanziarie per coprire le responsabilita' potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilita' per danni economici potenziali, che devono essere fornite e verificate al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente al progetto di esecuzione; d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali e' stata richiesta la licenza. 3. Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla normativa vigente puo' richiedere il parere del Comitato di cui all'articolo 8. 4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il rilascio della licenza, presentano idonea documentazione, secondo quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al comma 1, che dimostra che hanno adottato misure adeguate per coprire le responsabilita' potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonche' ogni altra informazione pertinente relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta. 5. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze valuta, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, l'adeguatezza della documentazione per stabilire se il richiedente ha risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione. I richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per dimostrare la loro capacita' finanziaria a norma del primo comma. Ai fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di risarcimento, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze promuove presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilita' per danni da operazioni in mare, anche a carattere transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacita' economica e finanziaria necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilita' per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 6. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario. 7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, e del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel valutare le capacita' tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le zone marine protette, le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE.
Note all'art. 4: Per i riferimenti alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla legge 21 luglio 1967, n. 613, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e per il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note alle premesse. Il testo degli articoli 1 e 14 del citato decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, cosi recita: "1. (Definizioni) 1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) autorita' competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG; b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione; c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n. 6 del 1957; d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'art. 43 della legge n. 6 del 1957." "14. (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari) 1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai quali e' subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento . 3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili. 5. Le condizioni e i requisiti, nonche' gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attivita', devono essere giustificati esclusivamente dalla necessita' di assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita', di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi. 6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata. 7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari e' limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5. 8. Nessun ente puo' essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste, tranne che su richiesta delle autorita' competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato dell'Unione europea". Per il testo dell' art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 si vedano le note alle premesse. Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, cosi' recita: "Art. 8 (Valutazione iniziale) 1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita', producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni. 3. La valutazione iniziale deve includere: a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III; b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria; c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado. 4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni. 5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'art. 10. 6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificita' di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea." Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, si vedano le note alle premesse. La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. La direttiva 2009/147/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.