Allegato IV Disposizioni per gli operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'art. 19 1) Il Comitato provvede affinche' gli operatori e i proprietari: a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilita' e integrita' di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrita' dell'ambiente; b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile, che non vi sono fughe di sostanze pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non possono dar luogo a un incidente grave; c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprieta', l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso, nonche' i dati su tutte le entita' competenti per quanto riguarda l'attuazione del piano di emergenza interno. L'inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilita'; d) si assicurino di disporre di un sistema adeguato per il monitoraggio della conformita' con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando, nelle proprie procedure operative standard, i propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla protezione ambientale; e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l'altro: 1. un impegno manifesto in consultazioni tripartite tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori e nelle azioni che ne derivano; 2. l'incoraggiamento e l'incentivazione della comunicazione di incidenti e quasi incidenti; 3. una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per la sicurezza; 4. il mantenimento della riservatezza e dell'anonimato per chi effettua segnalazioni. 2) Gli operatori del settore collaborano con le autorita' competenti per stabilire e attuare un piano di priorita' per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducono alle migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si verifichino comunque.