Allegato VIII Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'art. 29 1) Le autorita' responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi: a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprieta', l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell'incidente grave e la modalita' di utilizzo presso lo stesso; b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure sono mantenute in condizioni di operabilita'; c) un inventario delle attrezzature di proprieta' degli operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di emergenza; d) una descrizione delle misure di carattere generale di risposta agli incidenti gravi, comprese le competenze e le responsabilita' di tutte le parti coinvolte nonche' gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi; e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure sono disponibili e aggiornati e che vi e' sufficiente disponibilita' di membri del personale qualificati in ogni momento; f) informazioni relative a valutazioni ambientali e sanitarie preventive su qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente. 2) I piani esterni di risposta alle emergenze spiegano chiaramente il ruolo delle autorita', dei soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione e' assicurata nella risposta agli incidenti gravi. 3) Possono essere siglati accordi con gli altri Stati membri che prevedono disposizioni da adottare per rispondere a un incidente grave che supera potenzialmente le capacita' di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite: a) la condivisione di piani esterni di risposta alle emergenze con gli Stati membri limitrofi e la Commissione; b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprieta' degli operatori del settore sia di proprieta' pubblica nonche' di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri; c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione; d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.