Art. 10 Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list 1. L'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato. 2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni»; b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco e' aggiornato con cadenza semestrale.». 3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 10: L'art. 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente decreto, disciplinava l'individuazione dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il testo degli articoli 6 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 6. (Regime fiscale per i soggetti non residenti) 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (Omissis)." "Art. 11. (Altre disposizioni) (Omissis). 4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' ed i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8; c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco e' aggiornato con cadenza semestrale. (Omissis).".