Art. 2 
 
Criteri  di  assegnazione  degli   alloggi   di   servizio   connessi
                            all'incarico 
 
  1. Salva la destinazione di un alloggio al  Capo  della  polizia  -
Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  per   esigenze   di
sicurezza e di  rappresentanza,  le  unita'  abitative  destinate  ad
alloggi di servizio dei Questori sono individuate,  su  proposta  del
Direttore centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione
patrimoniale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza. I  rimanenti  alloggi  sono  individuati  e
assegnati nell'ambito dei settori di cui all'allegato A  al  presente
decreto. 
  2. Gli alloggi  di  cui  all'ultimo  capoverso  del  comma  1,  ove
disponibili, sono assegnati ai titolari degli incarichi di  direzione
indicati nell'allegato A al presente decreto,  secondo  l'ordine  ivi
individuato per ciascun  settore,  nei  limiti  delle  disponibilita'
conseguenti alle assegnazioni gia' disposte. 
  3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma  2  possono  essere
temporaneamente assegnati  ad  altro  personale,  ferma  restando  la
facolta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  di  procedere
al recupero degli stessi per assicurare il  rispetto  del  preminente
criterio di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Anche ai fini delle necessarie misure  di  sicurezza  e  per  la
durata del mandato,  il  Ministro  dell'interno  puo'  fruire  di  un
alloggio di servizio della Polizia di  Stato.  In  caso  di  motivata
necessita', esclusivamente per motivi  di  sicurezza  e  per  periodi
determinati, il Vice Ministro dell'interno o  il  Sottosegretario  di
Stato  per  l'interno  che  esercitano,  per  delega  del   Ministro,
attribuzioni in materia di pubblica sicurezza,  ivi  comprese  quelle
concernenti la trattazione degli affari relativi al  personale  della
Polizia di Stato, possono fruire di alloggi di servizio della Polizia
di Stato.