Art. 2 Criteri di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico 1. Salva la destinazione di un alloggio al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per esigenze di sicurezza e di rappresentanza, le unita' abitative destinate ad alloggi di servizio dei Questori sono individuate, su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I rimanenti alloggi sono individuati e assegnati nell'ambito dei settori di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Gli alloggi di cui all'ultimo capoverso del comma 1, ove disponibili, sono assegnati ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell'allegato A al presente decreto, secondo l'ordine ivi individuato per ciascun settore, nei limiti delle disponibilita' conseguenti alle assegnazioni gia' disposte. 3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma 2 possono essere temporaneamente assegnati ad altro personale, ferma restando la facolta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere al recupero degli stessi per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui ai commi 1 e 2. 4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro dell'interno puo' fruire di un alloggio di servizio della Polizia di Stato. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, il Vice Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato per l'interno che esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle concernenti la trattazione degli affari relativi al personale della Polizia di Stato, possono fruire di alloggi di servizio della Polizia di Stato.