Art. 3 
 
                    Esclusione dell'assegnazione 
 
  1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che: 
    a) siano titolari di un diritto  di  piena  proprieta'  o  di  un
diritto  reale  di  godimento  ovvero  assegnatari  in   cooperativa,
ancorche' indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito  del  comune
ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; 
    b) siano assegnatari o concessionari  di  un  alloggio  a  canone
agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da  parte
di amministrazioni pubbliche,  ubicato  nell'ambito  del  comune  ove
prestano servizio o dei comuni limitrofi; 
    c) abbiano un familiare o altra  persona  stabilmente  convivente
nelle condizioni sopraindicate.