Art. 3 Esclusione dell'assegnazione 1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che: a) siano titolari di un diritto di piena proprieta' o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorche' indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate.