Art. 8 
 
         Provvedimento di rilascio e modalita' di esecuzione 
 
  1. Nel caso in  cui  l'alloggio  non  venga  liberato  nel  termine
fissato, gli organi  competenti  all'adozione  dei  provvedimenti  di
assegnazione, nei dieci giorni successivi alla scadenza  del  termine
per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio,  fissandone
la data dell'esecuzione che non dovra' comunque  essere  superiore  a
trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento. 
  2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante  consegna
di copia per  mezzo  di  personale  appartenente  all'Amministrazione
della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa  anche  se
pendente ricorso  amministrativo  e  giurisdizionale,  salvo  che  il
giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva. 
  3. E' possibile  il  differimento  dell'avvio  della  procedura  di
rilascio, in caso di comprovata, eccezionale necessita', valutata  di
volta in volta dall'organo competente all'assegnazione.