Art. 8 Provvedimento di rilascio e modalita' di esecuzione 1. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio, fissandone la data dell'esecuzione che non dovra' comunque essere superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento. 2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante consegna di copia per mezzo di personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva. 3. E' possibile il differimento dell'avvio della procedura di rilascio, in caso di comprovata, eccezionale necessita', valutata di volta in volta dall'organo competente all'assegnazione.