Art. 9 
 
                      Revoca dell'assegnazione 
 
  1. L'organo competente all'assegnazione puo' disporre in  qualunque
momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni,
la  revoca  del  provvedimento   di   assegnazione   per   conduzione
dell'immobile  che  si  risolve  in  un  abuso  del  titolo   o   per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico.